Descrizione
Strutture pubbliche
Le strutture pubbliche per il ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili sanitari e in canili rifugio.
Il canile sanitario è una struttura destinata al ricovero di:
- cani morsicatori, cani vaganti, catturati o rinvenuti
- gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario
- altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura
Il canile rifugio è una struttura destinata al ricovero di:
- cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario
- cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorità giudiziaria, ospitati temporaneamente su ordine del sindaco per assenza del proprietario o per accertarne le condizioni fisiche
- altri animali compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura
Strutture private
Le strutture private per il ricovero di animali d'affezione si distinguono in:
- struttura zoofila: una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati. È destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio
- pensione: una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà
- struttura a scopo di allevamento: una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione per fini commerciali di cani, gatti ed altri animali d'affezione
- struttura amatoriale: una struttura gestita da un'associazione di volontariato o da un privato. Serve per ricoverare, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione anche di proprietà altrui
- ricovero presso strutture commerciali: una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione
- asilo: una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà.
Approfondimenti
Non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili sanitari e canili rifugio, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione.
Le strutture di rifugio per animali non possono ricoverare oltre 200 cani. Può essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, ma è necessario il parere favorevole, motivato e vincolante del servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Per i commercianti e i detentori di mammiferi è necessario possedere il registro di entrata e uscita degli animali che deve essere vidimato dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.
Per svolgere l'attività occorre possedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari rilasciata dall'autorità sanitaria competente.
Se si utilizza un pozzo privato occorre l’autorizzazione allo sfruttamento del pozzo privato e il certificato di potabilità dell’acqua rilasciata dall'autorità sanitaria competente da non più di due anni.
In base alla disciplina degli scarichi, le acque reflue domestiche sono assimilate alle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Se si possiedono deiezioni in concimaia o una fognatura è necessario possedere l’autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 101).